se nel 2343-bis rilevi la soggettività
formale del cedente, o quella personale
mpancera@notariato.it
Tizio e Caio, soci
amministratori della Alfa SNC, intendono costituire la Beta SRL divenendone
unici soci.
La Beta SRL
dovrebbe, entro due anni, acquistare un immobile dalla Alfa SNC.
Si applica in questo
caso il 2343-bis oppure la soggettività giuridica della Alfa SNC è sufficiente
a distinguerla dalle persone dei soci?
Stando alla lettera della norma
sembrerebbe di no, ma non occorre andare oltre un'interpretazione meramente
letterale?
Not. Giampiero
Petteruti
Nel caso proposto
si tratta di soggettività e non di personalità del cedente, benchè la distinzione
sia frutto di (sforzi di) interpretazione.
Certamente
l'art.2343-bis, c.c., verrebbe in
rilievo se la nostra cultura giuridica badasse prima alla sostanza e (solo) poi
alla forma, e non invertisse l'ordine.
Pur ricordato che
non e' indiscussa la tesi della distinzione che esisterebbe tra soci e societa'
di persone (v. Ragusa Maggiore, Trattato delle Società, Cedam 2000, pagg. 162
sgg.; in Vita Not., 1990, pag. 344
sgg..; cfr anche Jannucci, La disponibilità del patrimonio sociale da parte dei
soci e l'art.2256 c.c., Cedam, 1984 ), sembrerebbe preferibile, allo stato
dell'arte (seguendo le teorie prevalenti), ritenere non applicabile il 2343 bis
al caso in esame.
Not. Menchetti
Riccardo
rmenchetti@notariato.it
In un caso
analogo, una Sas con unico socio (siamo nei 6 mesi) cede l'azienda ad una Srl
costituita da circa un anno in cui il medesimo è socio (ma non amministratore).
Quale sarebbe la
sanzione per l'inosservanza del 2343-bis, c.c.?
A parte le
sanzioni penali per l'amministratore, secondo Campobasso l'atto sarebbe
inefficacie in quanto posto in essere violando un limite legale al potere di
rappresentanza e gestione dell'amministratore, ma per il notaio?
Not. Sergio Marciano
Se ci fosse
violazione della norma avremmo la nullità dell'atto.
Nullità per
contrarietà a norma imperativa e, forse, anche all'ordine pubblico (economico).
Ma il fatto è che
non c'è, a mio parere, violazione della norma.
Sui soggetti
di diritto, non persone giuriche, illuminante è la teoria generale del diritto
di Santoro Passarelli, dove molto bene si parla di patrimoni separati, di
vincoli di destinazione e del c.d. "terzo genere".
Notaio Acquaroni macquaroni@notariato.it
From: Notaio
Acquaroni
To: Maria
Benedetta Pancera ; sigillo@notariato.it
Sent:
Thursday, September 20, 2001 7:38 PM
Subject: R: 2343-bis C.C.
E' il solito,
dannato, problema.
Una visione
formalistica del diritto consentirebbe di stipulare l'atto senza osservare il
2343 bis (alla lettera, non si tratta di un acquisto dai soggetti indicati in
quell'articolo).
Una visione più
disincantata e sostanzialista permetterebbe di capire, che, nel caso che
proponi, ci si nasconde dietro un dito, ma fino a che punto si può ravvisare
una elusione ?
Se i soci della
SNC fossero, ad esempio, 10 e nella SRL ne confluissero solo 2 cambierebbero le
cose ?
E viceversa ?
Insomma, non è
sempre facile fissare limiti precisi oltre i quali scatta il meccanismo
elusivo.
La personalità e
autonomia delle persone giuridiche rispetto agli individui che la compongono
non può essere invocata solo quando fa comodo e qualcosa vorrà pur dire.
Resta inteso che
tutto deve essere "in buona fede"; non deve essere una manovra
truffaldina per annacquare il capitale sopravvalutando beni sociali in danno a
terzi, ma in quel caso gli articoli invocati dovrebbero essere altri, magari
quelli del codice penale.