se nel 2343-bis rilevi la soggettività formale del cedente, o quella personale


 

Not. Maria Benedetta Pancera

mpancera@notariato.it

 

Tizio e Caio, soci amministratori della Alfa SNC, intendono costituire la Beta SRL divenendone unici soci.

 

La Beta SRL dovrebbe, entro due anni, acquistare un immobile dalla Alfa SNC.

 

Si applica in questo caso il 2343-bis oppure la soggettività giuridica della Alfa SNC è sufficiente a distinguerla dalle persone dei soci?

 

Stando alla lettera della norma sembrerebbe di no, ma non occorre andare oltre un'interpretazione meramente letterale?

 

 


 

Not. Giampiero Petteruti

gpetteruti@notariato.it

 

Nel caso proposto si tratta di soggettività e non di personalità del cedente, benchè la distinzione sia frutto di (sforzi di) interpretazione.

 

Certamente l'art.2343-bis, c.c.,  verrebbe in rilievo se la nostra cultura giuridica badasse prima alla sostanza e (solo) poi alla forma, e non invertisse l'ordine.

 

Pur ricordato che non e' indiscussa la tesi della distinzione che esisterebbe tra soci e societa' di persone (v. Ragusa Maggiore, Trattato delle Società, Cedam 2000, pagg. 162 sgg.;  in Vita Not., 1990, pag. 344 sgg..; cfr anche Jannucci, La disponibilità del patrimonio sociale da parte dei soci e l'art.2256 c.c., Cedam, 1984 ), sembrerebbe preferibile, allo stato dell'arte (seguendo le teorie prevalenti), ritenere non applicabile il 2343 bis al caso in esame.

 

 


 

Not. Menchetti Riccardo

rmenchetti@notariato.it

 

In un caso analogo, una Sas con unico socio (siamo nei 6 mesi) cede l'azienda ad una Srl costituita da circa un anno in cui il medesimo è socio (ma non amministratore).

 

Quale sarebbe la sanzione per l'inosservanza del 2343-bis, c.c.?

 

A parte le sanzioni penali per l'amministratore, secondo Campobasso l'atto sarebbe inefficacie in quanto posto in essere violando un limite legale al potere di rappresentanza e gestione dell'amministratore, ma per il notaio?

 

 

Not. Sergio Marciano

smarciano@notariato.it

 

Se ci fosse violazione della norma avremmo la nullità dell'atto.

 

Nullità per contrarietà a norma imperativa e, forse, anche all'ordine pubblico (economico).

 

Ma il fatto è che non c'è, a mio parere, violazione della norma.

 

Sui soggetti di diritto, non persone giuriche, illuminante è la teoria generale del diritto di Santoro Passarelli, dove molto bene si parla di patrimoni separati, di vincoli di destinazione e del c.d. "terzo genere".

 

 


Notaio Acquaroni macquaroni@notariato.it

From: Notaio Acquaroni

To: Maria Benedetta Pancera ; sigillo@notariato.it

Sent: Thursday, September 20, 2001 7:38 PM

Subject: R: 2343-bis C.C.

 

E' il solito, dannato, problema.

 

Una visione formalistica del diritto consentirebbe di stipulare l'atto senza osservare il 2343 bis (alla lettera, non si tratta di un acquisto dai soggetti indicati in quell'articolo).

 

Una visione più disincantata e sostanzialista permetterebbe di capire, che, nel caso che proponi, ci si nasconde dietro un dito, ma fino a che punto si può ravvisare una elusione ?

 

Se i soci della SNC fossero, ad esempio, 10 e nella SRL ne confluissero solo 2 cambierebbero le cose ?

E viceversa ?

 

Insomma, non è sempre facile fissare limiti precisi oltre i quali scatta il meccanismo elusivo.

 

La personalità e autonomia delle persone giuridiche rispetto agli individui che la compongono non può essere invocata solo quando fa comodo e qualcosa vorrà pur dire.

 

Resta inteso che tutto deve essere "in buona fede"; non deve essere una manovra truffaldina per annacquare il capitale sopravvalutando beni sociali in danno a terzi, ma in quel caso gli articoli invocati dovrebbero essere altri, magari quelli del codice penale.